Nell’epoca dei social networks e dell’accesso ad internet da qualsiasi luogo tramite cellulare è sempre più diffusa l’abitudine dei prestatori di lavoro di connettersi, non necessariamente durante la pausa lavorativa. Se in alcuni casi è la policy aziendale a vietare apertamente tali comportamenti, laddove invece ciò non sia espressamente disciplinato il lavoratore si connette a proprio rischio e pericolo, e ciò è già stato oggetto di decisioni giurisprudenziali.
Già nel 2014 il Tribunale di Milano aveva classificato come legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore dipendente che nel proprio profilo di Facebook, privato ma accessibile a chiunque, aveva postato alcune fotografie che lo ritraevano in azienda, con commenti negativi e denigratori nei confronti del datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto ad un obbligo di fedeltà e diligenza che lo vincola ad astenersi da qualunque comportamento idoneo, anche potenzialmente, a compromettere il rapporto di fiducia instaurato con l’imprenditore.
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